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Fondazione “Kalòs – Antichi Mestieri d’Arte”
“Kalòs – Antichi Mestieri d’Arte ETS”
LO STATUTO
Art. 1 (Denominazione e sede legale)
1.1 È istituita per iniziativa dei coniugi Renato D’Amico, Anna Calderone e del loro figlio Giovanni Andrea D’Amico la fondazione denominata “Kalòs – Antichi Mestieri d’Arte” quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
La predetta denominazione, dal momento in cui sarà istituito il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, sarà sostituita dalla denominazione “Kalòs – Antichi Mestieri d’Arte ETS”.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro.
La denominazione della “Kalos – Antichi Mestieri d’Arte”, ovvero, dal momento dell’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, la denominazione della “Kalos – Antichi Mestieri d’Arte ETS” viene riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
1.2 La Fondazione ha la sede legale in Catania (CT).
Il Consiglio di Amministrazione potrà variare la sede nell’ambito del Comune e istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero.
Art. 2 (Finalità e attività)
2.1 La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di ordine culturale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
promuovere lo studio, la ricerca e la divulgazione della storia, delle tradizioni e delle esperienze di lavoro artigianale locale ad essi connesse.
2.2 La Fondazione persegue i suoi obiettivi attraverso:
la realizzazione di attività e progetti di ricerca di carat-tere tecnico-scientifico inerenti il campo dell’artigianato e degli antichi mestieri d’arte decorativa e applicata;
la realizzazione e pubblicazione di cataloghi, studi e testi;
lo svolgimento di attività editoriali in senso lato nel campo dei propri interessi e scopi istituzionali;
lo svolgimento di attività di patronage e sponsorship di eventi riguardanti il campo delle arti decorative e applicate;
la stipulazione di convenzioni per l’affidamento a terzi di parte dell’attività;
il conferimento di borse di studio e premi.
Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione collabora con amministrazioni pubbliche e privati, con altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.
La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 (Fondatori)
3.1 I fondatori della Fondazione sono coloro che hanno esclusivamente partecipato all’atto di costituzione della Fondazione e cioè il Prof. Renato D’Amico, la Prof.ssa Anna Calderone e il loro figlio Giovanni Andrea D’Amico.
3.2 I Fondatori non possono essere in alcun caso esclusi dalla Fondazione.
Art. 4 (Partecipanti)
4.1 Può ottenere la qualifica di Partecipante ogni soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, di qualsiasi nazionalità, che successivamente alla costituzione apporti beni materiali od immateriali, denaro - con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione - o attività, anche professionale, di particolare rilievo.
Dovrà comunque condividere le finalità della Fondazione nonché avere la piena capacità civile, ed essere un soggetto di specchiata moralità e di indiscussa probità.
Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile; siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.
Nel caso di donazioni e lasciti di beni materiali ritenuti dal Consiglio di Amministrazione come particolarmente significativi e di pregio per l’accrescimento del patrimonio di collezioni della Fondazione o di strutture immobiliari o di risorse finanziare strategiche per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, i soggetti o gli enti pubblici e privati “donatori” entrano a far parte degli organi di governance della Fondazione in qualità di “Partecipanti”, secondo i criteri e le modalità stabilite nel successivo articolo 4.4.
4.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale l’apporto avrà valore o il contributo è stato regolarmente versato ovvero secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione in base al tipo di attività o di apporto.
4.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione dei Partecipanti per categorie di attività.
4.4 L’attribuzione della qualifica di Partecipante, su istanza dell’aspirante, viene proposta al Presidente della Fondazione mediante la presentazione di apposita istanza da inviare alla Fondazione per raccomandata con avviso di ricevimento, per PEC o mediante altro mezzo che permetta di provarne l’avvenuto ricevimento.
La predetta istanza dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento. L’esito dovrà essere comunicato all’istante per raccomandata con avviso di ricevimento, per PEC o mediante altro mezzo che permetta di provarne l’avvenuto ricevimento
4.5 A cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene tenuto il Registro dei Partecipanti sul quale verranno anche annotati i termini di cui sopra con particolare riguardo alla consistenza degli apporti e dei contributi versati alla Fondazione.
4.6 Coloro che hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i versamenti ed i contributi versati né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione. Tutti i soggetti finanziatori della Fondazione, a qualsiasi titolo, concorrono all’attività della Fondazione nel rispetto dell’autonomia e delle finalità culturali della stessa.
4.7 I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all’attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare a tutte le iniziative dell’Ente.
Art. 5 (Patrimonio)
5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
5.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.
Il consiglio di amministrazione provvederà all’investimento, alla gestione e alla destinazione del patrimonio, del denaro o di altri doni che appartengono alla Fondazione o che perverranno alla stessa nel modo che riterrà più opportuno e redditizio e pur sempre nel rispetto del vincolo di cui al presente comma.
5.3 Ė vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5.4 Le collezioni ed i manufatti che costituiscono il patrimonio della Fondazione, sono custoditi presso la sede della Fondazione medesima, fatto salvo il loro temporaneo trasferimento presso locali pubblici e privati per la realizzazione di esposizioni e mostre rientranti tra le sue attività istituzionali. A tal fine, spetta al Consiglio di Amministrazione ogni tipo di decisione affinché siano garantite le condizioni di assoluta sicurezza e tutela dei manufatti oggetto di dette esposizioni e mostre.
5.5 Il Consiglio di Amministrazione può, su istanza dei soggetti interessati, per giustificati motivi, e previa dettagliata scheda inventariale controfirmata dai membri del Consiglio medesimo, autorizzare che intere sezioni delle collezioni o singoli manufatti che costituiscono il patrimonio della Fondazione restino o vengano fisicamente collocati presso le abitazioni private dei soci Fondatori, ovvero di altri soggetti privati che, sulla base delle collezioni di manufatti donati alla Fondazione, abbiano acquisito la qualifica di “Partecipanti”. In tale eventualità, i soggetti di cui sopra sono tenuti, sotto la propria responsabilità, alla custodia dei manufatti in oggetto garantendone le condizioni di assoluta sicurezza e tutela, e ferma restando la loro proprietà della Fondazione medesima.
Art. 6 (Organi della Fondazione - Nomina dei Consiglieri e Revisori)
6.1. Gli Organi della Fondazione sono:
La Fondazione potrà inoltre attivare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto dalla sua evoluzione o da specifiche esigenze, i seguenti organi in questo statuto già disciplinati:
Art.7 (Assemblea dei Partecipanti)
7.1 L’Assemblea dei Partecipanti è composta dai Fondatori e da coloro che abbiano la qualifica di “Partecipanti” secondo il presente Statuto.
7.2 L’Assemblea coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella definizione della proposta del piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.
L’Assemblea:
a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
b) nomina e revoca l’organo di controllo, anche monocratico;
c) approva il bilancio (di esercizio e il bilancio sociale);
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l’azione di responsabilità;
e) delibera eventuali modifiche statutarie ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da
svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
f) approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento dei lavori assembleari;
g) esprimere il parere sul rendiconto economico e finanziario;
h) esprimersi su quanto ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
j) l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
7.3 L’Assemblea si raduna almeno una volta l’anno. Viene convocata e presieduta dal Presidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori.
L’Assemblea è convocata, in prima o seconda convocazione a mezzo raccomandata con a/r e/o posta elettronica e/o PEC e l’avviso (che deve assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento) deve essere spedito all’indirizzo espressamente comunicato e che risulti riportati nel Registro dei Partecipanti.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.
In occasione dell’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, i documenti sul fondamento dei quali l’Assemblea è chiamata ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione e, comunque, allegati alla convocazione
7.4 L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti e delibera con la maggioranza semplice dei voti.
Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei voti dell’assemblea.
Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti e la maggioranza degli Amministratori e l’Organo di Controllo se nominato.
7.5 Ogni Partecipante ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro partecipante conferendogli una delega scritta. Ciascun Partecipante può rappresentare al massimo tre Partecipanti. Hanno diritto di voto tutti i Partecipanti che siano iscritti nel libro dei Partecipanti.
Art. 8 (Presidente della Fondazione)
8.1 Il Presidente della Fondazione, ad eccezione di quello nominato in sede di Atto costitutivo, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
La carica di Presidente della Fondazione dura tre anni e può essere rinnovata, ad eccezione del primo Presidente della Fondazione nominato in sede di atto costitutivo e la cui carica dura fino a morte, salvo sua rinuncia.
8.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente:
Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano escluso il Presidente stesso.
Art. 9 (Consiglio di Amministrazione)
9.1 La Fondazione è retta e gestita da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal Presidente scelto dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Al presente organo spettano tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
9.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente della Fondazione ed è nominato dall’Assemblea dei Partecipanti fra i suoi membri.
9.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili e possono essere revocati da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.
Non possono ricoprire la carica coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile; siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.
9.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa ad almeno tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, l’Organo che lo ha nominato deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al 1° comma, alla nomina di altro/i membro/i, che resterà/anno in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione, oltre a svolgere il ruolo di supporto all’opera del Presidente della Fondazione, provvede a:
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli membri o ad un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra i quali il Presidente, determinando l’eventuale compenso.
9.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi, e in ogni caso entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente o la maggioranza dei membri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, per via telematica con 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione che potrà essere fissata in un giorno diverso e successivo del giorno previsto per la prima seduta. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un membro in carico su tre e almeno due membri in carica su cinque. Il Presidente della Fondazione assume la presidenza delle sedute del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, a ciò provvede il membro più anziano di età.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, e stese su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
Il Consiglio di Amministrazione, laddove sia indicato nell’avviso di convocazione, può riunirsi in audio/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare è necessario che:
Art. 10 (Comitato Consultivo - Advisory Board)
10.1 Il Comitato Consultivo è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente del Comitato medesimo, nominati dal Presidente della Fondazione che restano in carica sino a revoca o dimissioni, ed è presieduto da un Presidente.
10.2 Esprime pareri scritti multidisciplinari consultivi in ordine ad ogni evento significativo che interessi la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, quale, a titolo
esemplificativo:
Il Comitato Consultivo esprime altresì parere scritto consultivo in ordine alla ammissione di nuovi Partecipanti, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Revisore Unico dei Conti.
I suoi membri hanno accesso agli atti amministrativi e contabili della Fondazione.
Art. 11 (Direttore)
11.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico triennale. Il Direttore è responsabile operativo dell’attività della Fondazione.
Non può ricoprire la carica di Direttore colui che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile o colui che sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.
11.2 In particolare, il Direttore:
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell’Assemblea dei Partecipanti.
Art. 12 (Comitato Scientifico)
12.1 Il Comitato Scientifico è costituito da esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione nel numero stabilito da quest’ultimo. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica di membro del Comitato Scientifico è compatibile con le altre cariche e, in particolare, con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione. La nomina a membro del Comitato Scientifico deve essere, in questo ultimo caso, assunta con l’astensione dell’interessato.
12.3 Non possono ricoprire la predetta carica coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile o coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.
Il Comitato si riunisce presso la Sede sociale o altro luogo idoneo indicato dal Presidente su convocazione dello stesso Presidente tramite raccomandata A/R, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata ovvero tramite telefax ed e-mail, inoltrati almeno 8 (otto) giorni prima della data stessa. In caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione. La convocazione deve indicare luogo e ora della riunione e contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. É ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Le riunioni del Comitato Scientifico sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare di diritto i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità dei voti, decisivo è il voto del Presidente del Comitato.
12.4 Il Comitato scientifico: identifica e propone al Consiglio di Amministrazione programmi di lavoro e ricerca; segue lo sviluppo dei progetti stessi; elabora i programmi di convegni, mostre, corsi, seminari e simili; esamina preventivamente, con parere vincolante, gli elaborati destinati alla pubblicazione o alla divulgazione in genere ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione che coinvolgono il nome della Fondazione; assiste e offre consulenza al Consiglio di Amministrazione in ordine ad ogni questione tecnico-scientifica afferente gli interessi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno portare alla sua attenzione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente ma in modo coordinato.
Art. 13 (Revisore Unico dei Conti)
13.1 La revisione contabile della Fondazione è affidata a un Revisore Unico dei Conti nominato dal Presidente della Fondazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.
13.2 Il Revisore Unico dei Conti resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.
13.3 Il Revisore Unico dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore Unico dei Conti ha diritto al compenso per lo svolgimento della propria attività, come determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.
Art. 14 (Organo di Controllo)
14.1 La Fondazione potrà nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale anche in forma di Revisore. A tale Organo si applicheranno, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
14.2 L’Organo di Controllo sarà nominato obbligatoriamente dal momento in cui sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o negli altri casi di legge.
Art. 17 (Scioglimento)
17.1 La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
Art. 18 (Liquidatore)
18.1 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di
amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 19 (Devoluzione del patrimonio)
19.1 All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od Associazioni o a fini di pubblica utilità.
Dal momento in cui sarà istituito il Registro unico nazionale del terzo settore, all’atto dello scioglimento, sarà fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore, iscritti nel Registro all’uopo istituito.
In ogni caso, sarà previamente sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Ė fatta salva ogni ulteriore differente destinazione prevista dalla legge.
Art. 20 (Norme finali)
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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